Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 2 giu 1990
Il decreto ministeriale 7 marzo 1988, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1989, è sostituito dal presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 aprile 1990 Il Ministro: MISASI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1990 Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 354
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