Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 9 giu 1990
1. L'organismo di controllo, deve annotare su apposito registro i dati anagrafici nonché la partita IVA o, in mancanza di questa, il codice fiscale del richiedente i premi ed il numero delle marche di identificazione del bestiame, avendo cura di annotare su ogni singola domanda i numeri delle marche utilizzate per il bestiame riferite alla domanda stessa, e dovrà darne dettagliata comunicazione all'A.I.M.A., entro trenta giorni dall'avvenuta identificazione del bestiame.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-03-20;122#art-7