Art. 2
2 / 17In vigore dal 9 giu 1990
1. Le domande di premio, da inoltrare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, A.I.M.A., devono essere presentate agli assessorati regionali dell'agricoltura o agli organi regionali da essi designati in appresso denominati "Organismi di controllo", nelle cui circoscrizioni è allevato il bestiame al quale le domande stesse si riferiscono.
2. Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate una sola volta nel corso del periodo indicato all', paragrafo 1, del regolamento n. 1244/82 e completate dagli impegni prescritti dalla normativa comunitaria e dal presente regolamento.
3. Qualora la superficie dell'azienda agricola di allevamento ricada sotto la competenza di più circoscrizioni, la domanda deve essere inviata all'organismo di controllo competente in relazione all'ubicazione della stalla.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-03-20;122#art-2