Art. 2
2 / 3In vigore dal 15 mar 1990
1. L'art. 4 del decreto 8 ottobre 1988, n. 454, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. I controlli sanitari a sondaggio, per le provenienze da Paesi CEE ed i controlli sanitari di cui agli articoli 6 e 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, per le provenienze da Paesi terzi, effettuati sugli animali vivi e sulle merci di cui ai punti a), b e c) del precedente , devono essere integrati da esami di laboratorio e prove diagnostiche su un numero di campioni statisticamente rappresentativo della partita, per verificare la rispondenza delle dichiarazioni sanitarie riportate nei certificati di origine e sanità di scorta.
2. Gli esami di laboratorio e le prove diagnostiche di cui al comma precedente devono essere praticati sugli animali vivi di cui alla lettera a) e sui prodotti di cui alla lettera b), del precedente , almeno sul dieci per cento delle partite sottoposte a controllo sanitario a sondaggio, per le provenienze dei Paesi CEE, e sul tre per cento di tutte le partite, per le provenienze dai Paesi terzi, tenendo conto dei criteri indicati nel comma 3 dell'.
3. Per i prodotti non commestibili e gli avanzi di origine animale, indicati nelle lettere c) e d) del precedente , gli esami di laboratorio e le prove diagnostiche devono essere praticati su una percentuale minima ritenuta rappresentativa dal veterinario di confine, in relazione ai flussi importativi ed ai Paesi di provenienza.
4. Le percentuali indicate nei precedenti commi 2 e 3 sono elevate qualora sussistano motivi di sospetto o per ragioni cautelari ai fini di tutela della sanità pubblica o della sanità animale, a giudizio del veterinario di confine o su disposizione del Ministero della sanità.
5. Sino a nuova determinazione restano invariate le disposizioni ed istruzioni ministeriali riguardanti i controlli di laboratorio, prescritti per i prodotti della pesca e per i prodotti d'uovo nonché le istruzioni particolari relative ai controlli fisici e di laboratorio ed alle prove diagnostiche sugli animali ed i relativi prodotti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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