Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 17 mar 1990
1. Ai soli fini della determinazione del contributo di cui all', comma 2, della legge n. 122/1989 i costi standard sono così stabiliti: Costo in lire milioni Tipologia di parcheggio per posto auto - - a) a raso....................................... 2,5 b) multipiano in elevazione con funzionamento a rampe o meccanico.......................... 14,5 c) multipiano nel sottosuolo con funzionamento a rampe.................................... 20 d) multipiano nel sottosuolo con funzionamento meccanico................................... 18 2. Il costo standard di ciascun posto moto e posto ciclo è stabilito rispettivamente in lire centomila e cinquantamila. 3. Il costo standard di eventuali posti riservati per autobus sarà valutato in misura pari a tre posti auto. Nota all': Per il testo del comma 2 dell' della legge n. 122/1989 si veda nella nota alle premesse.
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