Art. 4
4 / 7In vigore dal 17 mar 1990
1. Ai soli fini della determinazione del contributo di cui all', comma 2, della legge n. 122/1989 i costi standard sono così stabiliti:
Costo in lire milioni
Tipologia di parcheggio per posto auto
- -
a) a raso....................................... 2,5
b) multipiano in elevazione con funzionamento
a rampe o meccanico.......................... 14,5
c) multipiano nel sottosuolo con funzionamento
a rampe.................................... 20
d) multipiano nel sottosuolo con funzionamento
meccanico................................... 18
2. Il costo standard di ciascun posto moto e posto ciclo è stabilito rispettivamente in lire centomila e cinquantamila.
3. Il costo standard di eventuali posti riservati per autobus sarà valutato in misura pari a tre posti auto.
Nota all':
Per il testo del comma 2 dell' della legge n. 122/1989 si veda nella nota alle premesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.i.problemi.aree.urbane:decreto:1990-02-14;41#art-4