Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 mar 1990
1. Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di cui all' saranno privilegiati gli interventi realizzabili con partecipazione aggiuntiva di capitale pubblico e/o privato in misura non inferiore al 30% dell'investimento complessivo secondo l'ordine di priorità determinato dai seguenti criteri di gestione: a) parcheggi interamente destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera; b) parcheggi destinati solo parzialmente ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera, ma in cui la percentuale dei posti auto da cedere ad altri soggetti, anche mediante il trasferimento del diritto di superficie, non sia superiore al 30% di quelli complessivi; c) parcheggi di cui alle lettere precedenti con strutture relative ad attività di servizio strettamente funzionali all'uso e manutenzione dei veicoli.
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urn:nir:ministro.i.problemi.aree.urbane:decreto:1990-02-14;41#art-2