Art. 5
5 / 5In vigore dal 1 ago 1990
1. Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Tuttavia i contenitori già autorizzati dalle competenti autorità sanitarie regionali per il trasporto di volatili, conigli allevati e selvaggina, aventi caratteristiche difformi da quelle previste nei precedenti articoli, possono essere utilizzati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 2 ottobre 1989
Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1989
Registro n. 16 Sanità, foglio n. 165
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1989-10-02;450#art-5