Art. 4
4 / 5In vigore dal 1 ago 1990
1. I contenitori di cui all' utilizzabili nell'ambito comunale, da parte degli esercizi di vendita di sole carni di volatili, conigli allevati e selvaggina, e degli esercizi di
somministrazione di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, eventualmente sul prototipo, da parte dell'autorità di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, che la rilascia secondo le modalità di cui all'art. 45 dello stesso decreto.
2. La competenza territoriale, in caso di autorizzazione sul prototipo, è determinata in relazione alla sede legale dell'impresa costruttrice.
3. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione devono contenere:
a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;
b) il numero di identificazione del contenitore e la relativa data di costruzione;
c) il tipo del contenitore - rettangolare, cilindrico, etc. -;
d) le dimensioni esterne ed il sistema di chiusura;
e) le caratteristiche tecnico-costruttive concernenti i materiali impiegati, ivi compreso quello isolante, con specifico riferimento allo spessore minimo ed al relativo coefficiente di trasmissione termica dedotto ovvero certificato secondo i criteri indicati nell', comma 1, lettera a);
f) una dichiarazione dell'impresa costruttrice attestante che i materiali impiegati destinati a venire a contatto con le carni fresche trasportate sono conformi ai requisiti di legge.
4. Il conducente o responsabile del mezzo di trasporto deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, in originale ed in copia autenticata, l'autorizzazione di cui al presente articolo, nonché la bolla di accompagnamento che deve riportare l'ora del carico.
5. Durante il trasporto i contenitori possono essere aperti solamente in caso di vigilanza.
6. Il proprietario del contenitore è tenuto a mantenere le condizioni di idoneità igienica ed a sospendere l'utilizzazione in caso di inidoneità funzionale.
7. I contenitori di cui all' devono essere sottoposti ad un controllo tecnico almeno ogni 5 anni dalla data di autorizzazione, da effettuarsi a cura dell'autorità di cui al comma 1, che rilascia una certificazione di eseguito controllo, con l'indicazione dell'eventuale più breve termine di validità. Tale certificazione deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza.
Storico versioni
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