Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 ago 1990
1. Ai fini del mantenimento delle condizioni di temperatura prescritte ai sensi dell'art. 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, i contenitori di cui all' devono possedere le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive: a) fra il rivestimento esterno e quello interno deve trovarsi materiale per coibentazione dello spessore minimo di 60 mm, avente un coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,032 W/mK. Tale valore deve essere dedotto dalla tabella UNI 7357/74 con relativi aggiornamenti UNI FA 83 ed UNI FA 101, tenuto conto dei criteri correttivi, ovvero deve essere certificato da un laboratorio statale o da un laboratorio del Consiglio nazionale delle ricerche o dall'istituto sperimentale dell'Ente ferrovie dello Stato; b) sulla parte esterna deve essere applicata una placca o contrassegno di identificazione, inamovibile, riportante le seguenti indicazioni: 1) contenitore per trasporto di carni fresche di volatili, di conigli allevati, di selvaggina; 2) tempo massimo di trasporto: 4 ore; 3) estremi dell'impresa costruttrice; 4) numero del contenitore e data di costruzione; 5) estremi dell'autorizzazione sanitaria di cui all'; c) coperchio indeformabile munito di relativa guarnizione avente caratteristiche uguali a quelle del corpo del contenitore, atto a consentire una chiusura ermetica del tipo a tappo, assicurata da moschettone o da altro adeguato dispositivo metallico. 2. I contenitori di cui al comma 1 devono avere dimensioni interne non superiori a cm 90 x 70 x 40, ovvero volumi non superiori a quelli corrispondenti a tali dimensioni.
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