Art. 24
24 / 36In vigore dal 24 ott 1989
1. I nastri e i supporti previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 dei quali è stata eseguita la trascrizione sono trasmessi senza ritardo alla cancelleria del giudice della impugnazione se questi ne fa richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1989-09-30;334#art-24