Art. 4

Art. 4

4 / 7
In vigore dal 18 ott 1989
1. Restano valide tutte le altre limitazioni di velocità più restrittive per particolari categorie di veicoli imposte da provvedimenti e disposizioni vigenti, e quelle indicate localmente o su tratti particolari mediante i prescritti segnali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1989-09-27;333#art-4