Art. 3
3 / 8In vigore dal 25 feb 1990
1. Con apposita ordinanza del capo del compartimento sono emanate le norme concernenti gli attrezzi, le zone ed i modi di esercizio della pesca di cui agli .
2. È in ogni caso interdetto l'uso di attrezzi provvisti di denti o catene metallici.
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Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1989-09-18;454#art-3