Art. 4 · Criteri della selezione delle domande

Art. 4

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Criteri della selezione delle domande

In vigore dal 14 ott 1989
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all', la selezione delle domande viene operata secondo la precedenza della data di presentazione delle stesse ovvero, nei casi di contemporaneità della presentazione, secondo la precedenza della maggiore età.
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