Art. 6 · Articolazione del programma e procedure

Art. 6

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Articolazione del programma e procedure

In vigore dal 22 set 1989
1. Il Ministro della sanità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la procedura prevista per il fondo sanitario nazionale ed applicando il criterio indicato all', comma 3, formula una proposta di ripartizione delle quote di mutuo da riservare alle regioni e province autonome e la trasmette al C.I.P.E. che delibera in merito entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto - e, comunque, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del C.I.P.E. di determinazione delle quote di mutuo qualora la medesima delibera non intervenga entro il termine sopra indicato - le regioni e province autonome sono tenute ad inviare al Ministero della sanità il programma del triennio 1988-90, possibilmente articolato anno per anno, corredato da una relazione che illustri le ragioni delle scelte effettuate e la validità tecnico-sanitaria ed economica delle proposte avanzate, con allegati i seguenti elaborati: planimetrie a scala adeguata che mostrino la localizzazione e gli interventi proposti e consentano di valutare il riequilibrio ipotizzato; per le opere maggiori, uno studio di fattibilità in conformità a quanto previsto dal successivo , e un progetto a scala 1:200 corredato da una nota illustrativa e da schemi distributivi che diano dimostrazione della qualità edilizia e del contenimento dei costi di gestione. In caso di ritardo, le opere possono essere programmate a partire dal secondo anno del triennio; per le opere incompiute da completare, il calcolo dei costi e dei benefici nella duplice ipotesi di completamento o di abbandono dell'opera incompiuta. 3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, il Ministro della sanità, sentito il proprio nucleo di valutazione, elabora il programma nazionale degli investimenti per il triennio 1988-90 e lo sottopone al C.I.P.E. per l'approvazione. Per le opere corredate da studi di fattibilità che non hanno dato adito a rilievi da parte del nucleo di valutazione, l'inserimento nel programma nazionale degli investimenti del triennio 1988-90 è definitivo; per quelle il cui studio di fattibilità viene inviato in un secondo momento, l'inclusione nel programma è da intendersi effettuata in via provvisoria, sotto condizione di verifica positiva dello studio di fattibilità da parte del nucleo di valutazione. 4. In assenza di proposte da parte di qualche regione o provincia autonoma entro il termine fissato, il programma nazionale viene egualmente inviato al C.I.P.E. per l'approvazione relativa alle regioni e province autonome ottemperanti, rispetto alle quali si procede alla utilizzazione dell'intera quota dei mutui delle prime due annualità, anche in via anticipata rispetto alla cadenza su tre anni della quota di mutuo ad esse assegnata, da compensare nella terza annualità con utilizzazione maggiorata a favore delle regioni e province autonome ritardatarie, secondo la procedura di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 362. 5. Non vengono prese in considerazione proposte riguardanti unità sanitarie locali che non abbiano provveduto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto alla rilevazione del patrimonio immobiliare disposta dal Ministero della sanità con atto n. 3957 del 20 giugno 1988. 6. Nelle more dell'approvazione del programma nazionale da parte del C.I.P.E., il Ministro della sanità, sentito il proprio nucleo di valutazione, approva gli ulteriori studi di fattibilità delle maggiori opere inviati a completamento dei piani triennali delle regioni e delle province autonome. 7. Dalla data di approvazione del programma nazionale le regioni e le province autonome presentano al C.I.P.E., anche in successione temporale, i progetti esecutivi e le richieste di finanziamento. 8. I progetti debbono pervenire anche al Ministero della sanità, corredati, in separato plico, da elaborati che mettano in evidenza eventuali varianti rispetto alle proposte formulate o agli studi di fattibilità, a scala 1:200. 9. Il Ministro della sanità entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei progetti: a) verifica la rispondenza e la validità tecnico-sanitaria degli stessi sotto il profilo tecnologico, economico, di qualità e di affidabilità; b) ordina, ove occorra e con provvedimento motivato, di apportare modifiche o correzioni progettuali: qualora queste non intervengano entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, la procedura di finanziamento è sospesa; nello stesso termine le regioni e le province autonome possono chiedere il riesame e il Ministro provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, sentito il proprio nucleo di valutazione. Il decorso del termine senza decisioni di merito su ricorsi da parte del Ministro della sanità, equivale ad assenso alla proposta dell'intervento come presentata dalla regione o provincia autonoma.
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