Art. 7
7 / 10In vigore dal 7 mar 1992
1. I beneficiari di pensione, di assegno o di indennità convocati a visita a termine del precedente sono sottoposti agli accertamenti da parte dei medici incaricati presso le strutture delle commissioni mediche periferiche o della commissione medica superiore o presso quelle del Servizio sanitario nazionale o della Sanità militare, come previsto dall' della legge 26 luglio 1988, n. 291. Le strutture del Servizio sanitario nazionale e della sanità militare sono tenute ad effettuare gli accertamenti richiesti, per il tramite del presidente della commissione medica periferica, dai medici incaricati di effettuare le verifiche entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.
2. Il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari comunica ai presidenti delle cennate commissioni le opportune indicazioni ai fini del coordinamento e del migliore espletamento degli adempimenti necessari per gli accertamenti sanitari cui devono essere sottoposti i beneficiari suddetti.
3. La Direzione generale comunica all'interessato la data e il luogo in cui deve essere sottoposto a visita per gli occorrenti accertamenti sanitari mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento da inviarsi trenta giorni prima. Con la medesima comunicazione si avverte l'interessato che: a) ove non si presenti alla visita senza giustificato motivo sarà sospesa la provvidenza di cui è titolare; b) ove lo ritenga può farsi assistere nella visita da un suo medico di fiducia; c) può consegnare personalmente il certificato di nascita; il certificato di cittadinanza italiana; la dichiarazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, circa la propria situazione reddituale con riferimento all'anno precedente quello della visita medica per cui è stato convocato; d) la dichiarazione di non essere ricoverato gratuitamente in strutture pubbliche che provvedono alla sua assistenza. L'interessato può chiedere di essere visitato a domicilio qualora si trovi nella obiettiva impossibilità di muoversi, presentando all'uopo domanda alla suddetta Direzione generale con allegato certificato medico attestante tale impossibilità da trasmettere mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento.
Note all'articolo
- Il Decreto 3 gennaio 1992, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le parole "dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari", contenute nel comma 2 del presente articolo, sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1989-07-20;293#art-7