Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 7 mar 1992
1. Il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari dispone le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti prescritti nei confronti dei titolari di pensione, di assegno o di indennità e a tal fine incarica ufficiali medici o medici civili convenzionati appartenenti alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile o alla commissione medica superiore per le pensioni di guerra e di invalidità civile, nonché dipendenti funzionari per la verifica dei requisiti giuridico-economici e, ove occorra, per l'espletamento di adempimenti amministrativi di supporto agli accertamenti sanitari.

Note all'articolo

  • Il Decreto 3 gennaio 1992, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le parole "dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari", contenute nel comma 1 del presente articolo, sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro:decreto:1989-07-20;293#art-5