Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 3 set 1989
1. I medici e i funzionari incaricati delle verifiche di cui al precedente , che nello svolgimento del loro incarico vengono a conoscenza di un reato, devono farne rapporto senza ritardo all'autorità giudiziaria ai sensi della disciplina contenuta nel vigente codice di procedura penale.
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