Art. 10
10 / 10In vigore dal 7 mar 1992
1. Il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari presenta al Ministro, entro il mese di febbraio successivo all'anno di riferimento, una relazione illustrativa delle verifiche effettuate nell'anno precedente, contenente ogni elemento e dato per informare sull'attività svolta, nonché eventuali proposte ritenute opportune per migliorare l'andamento del servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 20 luglio 1989
Il Ministro: AMATO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 41
Note all'articolo
- Il Decreto 3 gennaio 1992, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le parole "dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari", contenute nel comma 1 del presente articolo, sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1989-07-20;293#art-10