Art. 8
8 / 8In vigore dal 3 set 1989
1. Il Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, il Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi civili e il Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, si scambiano periodicamente informazioni, dati e notizie sullo stato di applicazione dell' della legge 26 luglio 1988, n. 291.
2. Il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili, a richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, mette a disposizione i fascicoli contenenti gli atti relativi alla concessione di pensione, di assegno o di indennità di accompagnamento, di cui al comma 1 dell' della legge 26 luglio 1988, n. 291, ai fini della verifica della permanenza nei beneficiari dei requisiti prescritti per usufruirne, da attuarsi secondo i criteri e le modalità stabiliti con l'apposito decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 10 dello stesso .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 20 luglio 1989
Il Ministro: AMATO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 40
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 31/08/1989, n. 203 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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