Art. 6
6 / 8In vigore dal 3 set 1989
1. I ricorsi presentati dagli interessati alle commissioni sanitarie regionali, pendenti alla data di entrata in funzione delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, sono devoluti al Ministero dell'interno, al quale saranno trasferiti, a cura delle segreterie delle commissioni sanitarie regionali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Nell'ipotesi di cui al primo comma, il termine per la comunicazione agli interessati della decisione del Ministro dell'interno decorre dalla data in cui il ricorso stesso sia pervenuto dalla commissione sanitaria regionale.
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