Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 3 set 1989
1. Le domande di cui al precedente ancora giacenti presso le unità sanitarie locali, nonché quelle eventualmente giacenti presso le prefetture per le quali non siano stati ancora effettuati gli accertamenti sanitari alla data del quindicesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di istituzione delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, di cui al comma 5 dell' della legge 26 luglio 1988, n. 291, sono trasmesse, a cura delle suddette amministrazioni, alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile territorialmente coesistente. 2. Tali domande, riunite per categoria a seconda se riguardano sordomuti, ciechi civili o invalidi civili, sono accompagnate da elenco in triplice copia, contenente l'indicazione del nominativo e della data di presentazione, una delle quali è restituita firmata per ricevuta dalla commissione medica periferica ricevente. Altra copia di tale elenco è trasmessa al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, per conoscenza. 3. Le commissioni mediche periferiche esaminano tali domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo nel caso che non sussistano documentate condizioni di gravità delle patologie dei richiedenti, accertate e riconosciute tali dalle commissioni stesse.
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