Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 3 set 1989
1. Contro la deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, recante la decisione sulla domanda di pensione, assegno o indennità, l'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, può produrre ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno per il tramite della prefettura territorialmente competente secondo la residenza del ricorrente. 2. I ricorsi sono decisi con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore e di invalidità civile. Per tali ricorsi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 3. Il ricorrente ha facoltà di trasmettere copia del ricorso alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile territorialmente competente, la quale, a sua volta, l'inoltra al Ministero del tesoro, corredandola della documentazione sanitaria agli atti e delle sue deduzioni, affinché il Ministero stesso, sentendo sulla questione il parere della commissione medica superiore e d'invalidità civile, possa comunicare sollecitamente il suo avviso al Ministero dell'interno non appena questo lo richieda. 4. Per i fini previsti dall' della legge 26 luglio 1988, n. 291, detta commissione è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi o dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, o dell'Associazione dei mutilati ed invalidi civili, o dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, a seconda della categoria di appartenenza degli invalidi su cui deve pronunciarsi. Alle riunioni della commissione dedicate all'esame delle domande presentate da invalidi civili non partecipano i rappresentanti delle categorie di invalidi di guerra, delle famiglie dei caduti in guerra, delle vittime civili di guerra, della lotta di liberazione e dei partigiani combattenti, di cui all'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. 5. La commissione medica superiore e d'invalidità civile compie gli atti istruttori e gli accertamenti ritenuti necessari per pronunciarsi sulle doglianze d'ordine sanitario contenute nel ricorso secondo le modalità indicate nell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, potendo procedere a visita diretta dell'interessato, o pronunciandosi allo stato degli atti risultanti, oppure delegando l'effettuazione della visita ai responsabili degli uffici delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelli della sanità militare territorialmente competenti secondo la residenza del ricorrente. 6. Avverso la decisione del ricorso del Ministro dell'interno, l'interessato può adire il giudice ordinario per la tutela dei suoi diritti.
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