Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 set 1989
1. L'accertamento della minorazione e della causa invalidante, la dichiarazione della potenzialità lavorativa e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi, dei ciechi e dei sordomuti civili effettuato dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, a seguito delle istanze di cui al precedente , è valido anche ai fini dell'iscrizione degli interessati nell'elenco per il collocamento al lavoro di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni altro effetto derivante dal riconoscimento della invalidità civile previsto dalle leggi vigenti. A tali fini, le domande intese ad ottenere benefici previsti da leggi vigenti diversi dalla pensione, assegno od indennità debbono essere presentate alle autorità competenti alla concessione di detti benefici. 2. La segreteria della commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile trasmette all'interessato il verbale di visita, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. La medesima segreteria trasmette alla competente prefettura, per il successivo corso, il verbale di visita, da cui risulti l'accertamento di un grado di invalidità sufficiente per far luogo, in presenza degli altri requisiti prescritti, alla concessione della pensione, assegno o indennità da parte dei competenti organi del Ministero dell'interno. Unitamente a tale verbale sono trasmessi alle prefetture le relative domande intese ad ottenere le provvidenze previste, la dichiarazione di responsabilità, ed ogni altro documento allegato all'istanza. 4. La segreteria trasmette, altresì, alla prefettura, con separato elenco, i verbali di visita con la relativa documentazione dei soggetti per i quali non sia stato accertato un grado di invalidità sufficiente a far luogo alla concessione delle provvidenze richieste, ai fini dell'adozione del provvedimento di competenza da parte del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica.
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