Art. 1
1 / 2In vigore dal 24 dic 1988
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;
Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario dalla Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dai seguenti decreti:
3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1986;
31 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107/1987; 27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
200/1987;
24 marzo 1988, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103/1988;
25 marzo 1988, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103/1988;
16 luglio 1988, n. 333, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187/1988;
Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 112, del 14 maggio 1988, riguardante il recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Vista la direttiva della commissione delle Comunità europee n. 87/552/CEE, del giorno 17 novembre 1987, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 336, del 26 novembre 1987, con la quale è stato modificato, tra l'altro, l'allegato II della direttiva n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, recante norme in materia di additivi per mangimi, con il disporre le condizioni di impiego della Salinomicina sodica per suinetti e per suini, del Meticlorpindolo/Metilbenzoquato per conigli, del Lasalocid-sodio per tacchini, dell'Astaxantina per salmoni e trote, e dell'Acido Metilpropionico per tutte le specie animali, ad eccezione delle galline ovaiole;
Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;
Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;
Decreta:
.
L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante l'elenco degli additivi consentiti nei mangimi, citato nelle premesse, è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.
Storico versioni
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