Art. 2 · Art. 1 della direttiva

Art. 2

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Art. 1 della direttiva

In vigore dal 7 lug 1988
Nelle procedure di rilascio dei certificati di omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni si basa sui certificati rilasciati dagli organismi competenti nei casi e con le modalità stabiliti dalla direttiva del Consiglio della CEE n. 86/361/CEE del 24 luglio 1986 ed attestanti che le stesse apparecchiature sono state sottoposte all'esecuzione delle prescritte prove di conformità alle specifiche comuni di conformità in vigore alla data del rilascio. Il rilascio del certificato di omologazione, che è effettuato con atto del capo dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, è subordinato all'osservanza delle disposizioni del presente decreto e, per quanto in esso non previsto, delle norme della direttiva di cui al primo comma.
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