Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 5 lug 1988
1. Con il decreto di cui all', comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sarà fissato il tenore di benzene della benzina contenente piombo e di quella priva di piombo, che non potrà comunque superare il 5%, nel rispetto dell'obbligo previsto dall' della direttiva n. 85/210/CEE.
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