Art. 3
3 / 6In vigore dal 5 lug 1988
1. Verificandosi le situazioni previste dall', paragrafo 2, della direttiva n. 85/210/CEE, successivamente al 1 ottobre il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver ottenuto il consenso della Commissione CEE, può ridurre, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, per la durata di quattro mesi, la distribuzione della benzina senza piombo, mantenendo tuttavia una rete minima di distribuzione di detta benzina con riferimento anche alle esigenze dell'utenza.
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto:1988-05-28;214#art-3