Art. 2
2 / 6In vigore dal 5 lug 1988
1. Le autorità statali o regionali, rispettivamente competenti per la rete autostradale e per la rete ordinaria, provvedono ad assicurare la distribuzione con ripartizione equilibrata su tutto il territorio nazionale di benzina priva di piombo a partire dal 1 aprile 1989, continuando ad assicurare la distribuzione, con ripartizione equilibrata, di benzina contenente piombo. Ove una o più regioni non vi adempiano nel suddetto termine, si provvede entro il 1 ottobre 1989 su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell', ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. Ai fini di agevolare la diffusione della benzina priva di piombo, la conversione delle colonnine di benzina, con numero di ottano motore (MON) inferiore a 85,0 e un numero di ottano ricerca (RON) inferiore a 95,0, all'uso della benzina priva di piombo è assentito, trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del progetto all'autorità concedente, senza che la stessa abbia formulato motivate osservazioni.
3. Il tenore massimo consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, della benzina contenente piombo immessa sul mercato, è fissato a partire dal 1 aprile 1989 a 0,30 g Pb/l e a partire dal 1
giugno 1991 a 0,15 g Pb/l.
4. Sino al 1 aprile 1990 è autorizzato, a titolo di deroga, che la contaminazione della benzina priva di piombo con composti di piombo superi 0,013 g Pb/l, purchè non superi 0,020 g Pb/l. Fino a tale data su tutti i distributori di benzina priva di piombo devono figurare la chiara indicazione che il tenore di piombo non superi 0,020 oppure 0,013 g Pb/l, ed eventuali consigli supplementari.
5. Verificandosi le situazioni di cui all', paragrafo 2, della direttiva n. 85/210/CEE e sulla base dei criteri ivi stabiliti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, dopo averne informato la commissione CEE per il tramite del Ministero degli affari esteri, può autorizzare un limite superiore del tenore massimo di piombo nella benzina contenente piombo, per una durata di quattro mesi.
Storico versioni
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