Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 12 mag 1988
1. Dopo l' del decreto è aggiunto il seguente articolo: "- bis. - 1. Ai fini dell'acquisizione di elementi indispensabili per l'approvazione CEE del modello e nell'ambito delle prove previste dalle disposizioni comunitarie per tale approvazione, l'ufficio centrale metrico può richiedere alla ditta istante che la stessa provveda a far sottoporre, a proprie spese, esemplari del modello da approvare o singoli loro blocchi funzionali a prove speciali presso i laboratori dell'istituto elettrotecnico nazionale 'Galileo Ferraris' dell'istituto di metrologia 'Gustavo Colonnettì, o dell'ENEA. Le prove devono essere eseguite secondo le metodologie fissate dall'ufficio centrale metrico e, secondo i casi, con il concorso dei suoi esaminatori".
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urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto:1988-03-18;132#art-8