Art. 12
12 / 21In vigore dal 12 mag 1988
1. Per effetto dell', paragrafo 4, della direttiva n. 83/575/CEE, all' del decreto dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:
"Per le approvazioni CEE del modello, rilasciate sulla base delle prescrizioni del presente decreto e del provvedimento di attuazione di una direttiva particolare, la proroga prevista al primo comma non può essere concessa oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento delle predette prescrizioni, ove non sia possibile rilasciare le stesse approvazioni CEE del modello in base alle nuove prescrizioni".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto:1988-03-18;132#art-12