Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 12 mag 1988
1. Ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva n. 83/575/CEE, all' del decreto dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma: "In luogo dell'approvazione CEE complementare di un modello modificato, contemplata dal primo comma, è concessa una nuova approvazione del modello se la domanda di approvazione del modello modificato è presentata successivamente all'entrata in vigore di un provvedimento recante modifiche oppure adeguamento del presente decreto o del provvedimento di attuazione della relativa direttiva particolare comunitaria, tali che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l'applicazione delle nuove disposizioni".
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