Art. 20
20 / 22In vigore dal 20 mar 1988
Tutte le annotazioni riportate nei registri previsti agli del presente decreto relative ad operazioni commerciali debbono indicare gli estremi delle fatture commerciali o delle bollette di accompagnamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1988-01-28;58#art-20