Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 20 mar 1988
Tutte le annotazioni riportate nei registri previsti agli del presente decreto relative ad operazioni commerciali debbono indicare gli estremi delle fatture commerciali o delle bollette di accompagnamento.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1988-01-28;58#art-20