Art. 3
3 / 4In vigore dal 5 mag 1988
1. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE l'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195 risulta sostituito dall'allegato III al presente decreto.
2. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE le lettere B), C) e D) del punto V) dell'art. 21 del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, risultano così sostituite:
"B) Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera,canapa dioica, cartamo, cumino, girasole, papavero, senape bianca).
C) Sementi certificate di 1a riproduzione (arachidi, lino, canapa monoica, soia e cotone).
D) Sementi certificate di 2a riproduzine (arachidi, lino, soia e cotone)".
3. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE le titolazioni delle lettere B) e C) dell'art. 22 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, risultano così sostituite:
"B) Sementi di base di granoturco e sorgo spp.
C) Sementi certificate di segale, granoturco, sorgo spp e scagliola".
4. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE gli allegati 2 (peso dei lotti e dei campioni), 4 (piccoli imballaggi), 5 (contrassegno degli imballaggi), 6 (condizioni cui debbono, soddisfare le sementi) e 7 (condizioni alle quali debbono soddisfare le colture ai fini della certificazione) del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, risultano modificati secondo le indicazioni contenute nell'allegato IV al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto:1987-12-14;600#art-3