Art. 3
3 / 4In vigore dal 5 mag 1988
1. I prodotti confezionati dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere venduti fino all'esaurimento delle scorte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto:1987-11-28;596#art-3