Art. 5

Art. 5

5 / 10
In vigore dal 15 dic 1987
Ai fini dell'ammissione all'esame di cui al precedente i candidati dovranno produrre un attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione che saranno affidati ad organismi di formazione professionale, con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., ovvero dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal responsabile di un'impresa di autotrasporto iscritta all'albo, secondo cui il candidato ha effettuato esperienza pratica di almeno un anno presso l'impresa medesima. Sono esentati dalla frequenza dei corsi i candidati in possesso del diploma di cui all'ultimo comma dell' del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.trasporti:decreto:1987-11-05;508#art-5