Art. 53 · Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche
Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismoTitolo ICapo II

Art. 53

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Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche

In vigore dal 21 giu 2011
1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79#art-acd-53