Art. 51 octies · Applicazione delle sanzioni amministrative
Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismoTitolo ICapo I

Art. 51 octies

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Applicazione delle sanzioni amministrative

In vigore dal 1 feb 2022
1. Fermo restando quanto previsto agli , comma 1, e 51-novies, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni di cui all', ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 1-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l' del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79#art-acd-51-octies