Art. 51 bis · Obbligo del venditore di indicare la propria qualità
Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismoTitolo ICapo I

Art. 51 bis

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Obbligo del venditore di indicare la propria qualità

In vigore dal 1 lug 2018
1. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dell', il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte II o parte III al presente codice, e le informazioni relative alla denominazione commerciale, l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79#art-acd-51-bis