Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo›Titolo I›Capo II
Art. 5
33 / 77Imprese turistiche senza scopo di lucro
In vigore dal 21 giu 2011
1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all', nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.
2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79#art-acd-5