Art. 26 · Funzioni di monitoraggio
Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismoTitolo VCapo II

Art. 26

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Funzioni di monitoraggio

In vigore dal 21 giu 2011
1. Le funzioni di monitoraggio delle attività, elencate all', comma 2, sono svolte dal Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, nel rispetto delle funzioni e delle competenze degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e tenendo conto dei contratti relativi ai sevizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79#art-acd-26