Art. 19 · Obbligo di assicurazione
Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismoTitolo IVCapo I

Art. 19

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Obbligo di assicurazione

In vigore dal 21 giu 2011
1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79#art-acd-19