Art. 95 · Provvedimenti del giudice
Parte PRIMALibro ITitolo VI

Art. 95

110 / 905

Provvedimenti del giudice

In vigore dal 24 ott 1989
1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell' comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi. 2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale, sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta prima dell'apertura della discussione; se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a norma dell' comma 1. 3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. 4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall', dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-95