Art. 90 bis.2 · Ulteriori informazioni alla persona offesa
Parte PRIMALibro ITitolo VI

Art. 90 bis.2

115 / 905

Ulteriori informazioni alla persona offesa

In vigore dal 17 dic 2025
1. Fermo quanto previsto dall', la persona offesa del delitto previsto dall' del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli , primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e del delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli , nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli , primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, è informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell', comma 1-ter, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli , comma 4-bis, e 444, comma 1-quater.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-90-bis-2