Art. 9 · Regole suppletive
Parte PRIMALibro ITitolo ICapo IISez. III

Art. 9

14 / 905

Regole suppletive

In vigore dal 24 ott 1989
1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell', è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. 2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. 3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-9