Art. 88 · Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile
Parte PRIMALibro ITitolo V

Art. 88

103 / 905

Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. 2. L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto. 3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell' comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-88