Art. 85 · Intervento volontario del responsabile civile
Parte PRIMALibro ITitolo V

Art. 85

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Intervento volontario del responsabile civile

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell' comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall', presentando una dichiarazione scritta a norma dell' commi 1 e 2. 2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall' comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici. 3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. 4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-85