Parte PRIMA›Libro I›Titolo V
Art. 80
95 / 905Richiesta di esclusione della parte civile
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.
2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento.
3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta oralmente a norma dell' comma 1.
4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza
preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-80