Art. 76 · Costituzione di parte civile
Parte PRIMALibro ITitolo V

Art. 76

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Costituzione di parte civile

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. 2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-76