Art. 734 bis · Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero
Parte SECONDALibro XITitolo IVCapo I

Art. 734 bis

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Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero

In vigore dal 31 ott 2017
1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l'esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purchè non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-734-bis