Art. 726 sexies · Audizione mediante teleconferenza
Parte SECONDALibro XITitolo IIICapo I

Art. 726 sexies

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Audizione mediante teleconferenza

In vigore dal 31 ott 2017
1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza. 2. Si applicano le disposizioni dell', comma 8, nonché in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-726-sexies